ATTIVARSI PER IL RECUPERO È UN DOVERE DELL’AMMINISTRATORE

15 Febbraio 2024

La legge impone all’amministratore di agire tempestivamente nei confronti del condomino moroso, sollecitando il pagamento delle quote condominiali, e se ciò non fosse sufficiente, deve chiedere al giudice entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo che consenta di recuperare le somme dovute. 

Qualora l’amministratore ritardi, ingiustificatamente, lo svolgimento di detta attività, può essere chiamato a risarcire il condominio degli eventuali danni patiti, nel caso in cui in seguito non sia più possibile recuperare detto credito. Con tale principio, espresso dalla Cassazione nell’ordinanza n. 36277/23, si è ha ritenuto che tale responsabilità fosse da riconoscere a carico dell’amministratore, anche in base alla disciplina codicistica anteriore alla riforma condominiale intervenuta con la L. n. 220/12.

I giudici di legittimità hanno ritenuto che l’amministratore avrebbe dovuto attivarsi per tempo e proporre ricorso per decreto ingiuntivo, ottenendo quindi la provvisoria esecuzione del medesimo e l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale sugli immobili in vendita di proprietà della società condòmina. A fronte dell’eccezione sollevata dalla difesa dell’amministratore per cui i fatti verificatisi precedentemente alla riforma del 2012 non avrebbero consentito l’applicazione della normativa intervenuta solo a seguito di questa, ha concluso che tale principio deve ritenersi valido anche nel recente passato, in quanto già la normativa precedente e in particolare il combinato dell’art. 1130 I° co, n. 3 c.c. e la disposizione dell’art. 63 disp. att. c.c..

Il testo dell’art. 1129 c.c. vigente, chiarisce che non è necessaria l’autorizzazione dell’assemblea per procedere al recupero degli oneri condominiali, evidenziando, peraltro, che in capo dell’amministratore sussiste un vero e proprio obbligo di attivarsi per la riscossione di tali somme entro un termine prestabilito, ossia entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso.

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